LEGGE 28 AGOSTO 1997, n. 285 DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DI DIRITTI E DI OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

DECRETI ATTUATIVI DELLA L. 285/97
Art. 3
(Attività di assistenza tecnica)
1. Le funzioni di sostegno alla progettazione ed alla realizzazione dei Piani territoriali di intervento e degli interventi devono realizzarsi nel rispetto dei seguenti principi :
a) l'attività deve svilupparsi su richiesta e gratuitamente, previa autorizzazione espressa del Dipartimento per gli Affari Sociali da emettersi sulla base di una scheda presentata dal richiedente corredata degli elementi relativi alla localizzazione dell'intervento, alla sua qualità, durata e natura specificando se si tratti di progettazione e/o di sostegno alla realizzazione;
b) ai sensi dell'art.8 comma 2 lettera c) della legge 28 agosto 1997, n.285 sono considerati prioritari gli interventi richiesti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (Cee) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 così come definite dalla Commissione delle Comunità europee ed all'interno di queste si orienterà verso i territori con più elevato disagio sociale e minore presenza di servizi;
c) l'intervento di assistenza è finalizzato a favorire:
c.1. il corretto espletamento di tutte le procedure amministrative necessarie all'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate ai singoli ambiti territoriali;
c.2. lo sviluppo di corrette metodologie di progettazione che abbiano come presupposto la conoscenza dei bisogni della popolazione minorile nei singoli territori e la valutazione dell'efficacia degli interventi promossi.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di assistenza tecnica sono utilizzati operatori con specifica e comprovata competenza tecnica ed adeguata conoscenza delle aree territoriali di intervento.
3. L'organismo individuato ai sensi del comma 4 per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica trasmette al Dipartimento per gli Affari Sociali una dettagliata relazione su ogni intervento di supporto effettuato, sulle previsioni di sviluppo del progetto sostenuto e sulle eventuali difficoltà tecniche riscontrate.
Lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica è disciplinato da apposite convenzioni che verranno stipulate tra il Dipartimento per gli Affari Sociali e gli organismi individuati, ai sensi del comma 3 dell'art.8 della legge 28 agosto 1997, n.285, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.
Art. 4
(Attività di monitoraggio della spesa)
1. La funzione di monitoraggio della spesa è volta a valutare l'effettivo conseguimento degli obiettivi e l'efficacia degli interventi in relazione ai singoli volumi di spesa per ambito territoriale e per singolo progetto, nonchè la funzionalità amministrativa.
2. L'organismo individuato ai sensi del comma 4 per lo svolgimento delle attività di monitoraggio trasmette al Dipartimento per gli Affari Sociali una relazione semestrale descrittiva dell'attività di monitoraggio effettuata.
3. Qualora, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, emergano disfunzioni procedurali ovvero carenze nell'efficacia degli interventi, il Dipartimento per gli Affari Sociali promuove idonee iniziative di consulenza ed assistenza tecnica.
4. Lo svolgimento dell'attività di monitoraggio è disciplinato da apposita convenzione stipulata tra il Dipartimento per gli Affari Sociali e l'organismo che, ai sensi del comma 3 dell'art.8 della legge n.285 citata, viene individuato nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.
Art.5
(Copertura finanziaria)
1. Le spese per l'espletamento delle attività del servizio di cui al presente decreto fanno carico al Capitolo n.2953 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.
2. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo secondo la normativa vigente.

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